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La legge Gelli e la responsabilità sanitaria: problematiche interpretative e profili applicativi

22 Febbraio 2019
Sede del Corso:
Hotel mediterraneo - Roma



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RAZIONALE

La legge 24/2017 affronta il tema della natura della responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. Si era passati da un'iniziale impostazione della responsabilità sanitaria "a doppio binario" (contrattuale per la struttura ed extracontrattuale per il medico) ad un insieme di responsabilità contrattuali. Secondo la sentenza della Cassazione 589/1999 il titolo della responsabilità della struttura doveva individuarsi nel contratto di "spedalità" stipulato con il paziente, mentre l'obbligazione risarcitoria del professionista si fondava sull'affidamento generato nel privato dalla qualità professionale del primo. La legge Gelli ne ha recepito in parte l'orientamento ed ha stabilito che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose» (articolo 7, comma 1); precisando successivamente che le suddette previsioni si applicano «anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché attraverso la telemedicina» (articolo 7, comma 2). Così il legislatore definito che la responsabilità della struttura ha sempre natura contrattuale e ricorre sia per i danni subiti dal paziente per carenze organizzative sia per quelli causati dal personale sanitario. La natura contrattuale attribuita alla responsabilità delle strutture assume rilevanza centrale perché garantisce al paziente una tutela molto ampia, sia dal punto di vista dell'onere probatorio (che grava sulla struttura sanitaria), sia da quello della prescrizione cui è esposta la struttura (decennale, articolo 2946 del Codice Civile). Quanto invece alla responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, il legislatore ha scelto una via difforme rispetto all'orientamento consolidato stabilendo che il sanitario risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente (articolo 7, comma 3). La responsabilità del sanitario dà quindi nuovamente origine ad un "doppio binario", con conseguenze rilevanti, tanto per il paziente, quanto per il medico: la natura extracontrattuale della responsabilità di quest'ultimo tutela maggiormente il medico, tanto dal punto di vista probatorio (che grava sul paziente), quanto in relazione al termine di prescrizione (quinquennale a secondo l'articolo 2947 del Codice Civile). Le strutture sanitarie potrebbero rappresentare il soggetto principale per la realizzazione delle ragioni del paziente, anche perché sulle stesse gravano obblighi assicurativi (articolo 10), nonché della previsione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti delle imprese di assicurazione (articolo 12).


PROGRAMMA
08.00
Registrazione partecipanti - Presentazione del corso

08.30 La responsabilità medica dopo la legge Gelli: le ragioni della legge

09.00 Natura della responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

9.30 La responsabilità sanitaria nella legge Gelli: problemi interpretativi e profili applicativi

10.00 Strumenti di policy regionale in tema di qualità e sicurezza delle cure

10.30 Gli obblighi assicurativi e la risposta del mercato

11.00 Linee guida, colpa medica e responsabilità penale: il nuovo art. 590 sexies c.p.

11.30 Gli aspetti medico-legali della consulenza tecnica

12.00 Pluralità di responsabilità: il punto di vista della struttura sanitaria

13.00 Discussione

13.30 Pausa pranzo

15.00 Confronto-dibattito sui temi oggetto del convegno

17.00 Conclusioni e test ECM